Il Sindaco, con Ordinanza Sindacale n. 12 del 08/01/2022, nell’ambito della quale veniva integralmente richiamata quale parte integrante l’Ordinanza Sindacale n. 789 del 13 aprile 2021, con la quale veniva disposta la localizzazione del mercato bisettimanale a carattere temporaneo, a partire dal 9 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 presso l’area di Campo Genova (ubicata nelle immediate vicinanze del Piazzale degli Irpini) nei termini così come indicati nella planimetria allegata, nelle more del trasferimento in una sede alternativa a carattere definitivo;
Che con la predetta Ordinanza Sindacale n. 12/2022 veniva confermata la localizzazione temporanea del mercato bisettimanale, presso l’area di Campo Genova (ubicata nelle vicinanze del Piazzale degli Irpini), nei termini già indicati nell’ordinanza 789/2021 e confermati dall’ordinanza 12/2022;
Che in seguito al procedimento attivato, in seguito alle indagini analitiche effettuate nell’area di Campo Genova, con Verbale di Conferenza dei Servizi del 05/07/2022 (acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 54097 del 06/07/2022), in seguito alle indagini effettuate veniva chiuso il procedimento «positivamente ed all’unanimità, con immediata esecutività… …per non contaminazione del sito di Campo Genova… …approvando, pertanto, il documento di Analisi di Rischio presentato dal Comune di Avellino per il sito di che trattasi, con esclusione di rischio…»;
Che con nota prot. 8806/2021 il competente Settore dell’Ente si esprimeva in merito agli aspetti urbanistici in relazione alla utilizzabilità dell’area di Campo Genova;
Che, pertanto, alla luce della compatibilità urbanistica e della non contaminazione del sito è ormai verificato che l’Area di Campo Genova risulta idonea al trasferimento a carattere temporaneo e/o definitivo del mercato bisettimanale, in quanto risulta attrezzata e capace ad ospitare tutti i mercatali, come del resto già sperimentato nel corso degli anni 2021/2023;
Che il Comando di Polizia Municipale, con nota prot. 28418 del 07/04/2022, trasmetteva allo Sportello Unico per le Attività Produttive la graduatoria definitiva del mercato bisettimanale elaborata a seguito dei ricorsi, degli scritti difensivi e delle integrazioni presentate dagli OE, a seguito dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.
DATO ATTO
Che la Legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020, Testo unico sul commercio (TUC), all’art. 53, comma 3, prevede che per l’espletamento dell’attività di commercio su aree pubbliche, oltre al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 7, è richiesto «l’assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale»;
Che il comma 5 del predetto art. 7 della L.R. 7/2020 precisa che l’Attestazione annuale è un documento che attesta l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali, in ordine all’attività commerciale esercitata negli ultimi due anni, ed è rilasciata dal Comune con allegata Carta d’esercizio ed esibita in caso di controlli;
Che la Carta d’esercizio e l’Attestazione annuale, ad oggi, non sono ancora entrati in vigore e la Regione Campania sta adeguando il proprio sistema normativo al fine di consentire l’applicazione di quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 7/2020;
Che la Regione Campania ha dato avvio alla procedura per l’effettiva entrata in vigore dalla Carta di Esercizio Regionale;
Che il Consiglio dei Ministri, il 28 marzo, ha avviato la discussione sul disegno di legge c.d. Concorrenza che contiene l’ipotesi di sostanziale riforma della disciplina del commercio su aree pubbliche effettuate sulla scorta delle indicazioni della Commissione Europea;
Che nel merito si sono sedimentate anche una serie di enunciazioni giurisprudenziali con le sentenze nn.17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
Che, da ultimo, il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.2192 del 01/03/2023 ha dato un sostanziale impulso alla riforma, cancellando le proroghe pluriennali delle concessioni in essere, ed imponendo la preventiva indizione di bandi per il rilascio delle nuove autorizzazioni da parte dei Comuni;
Che, pertanto, alla luce dei precitati provvedimenti per l’anno 2024 si attendono provvedimenti normativi, nazionali e regionali, di sostanziale riforma e revisione del commercio su area pubblica.
RITENUTO che sussista la necessità e l’urgenza, alla luce delle premesse effettuate nonchè a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dei destinatari dei servizi, di assicurare continuità al mercato bisettimanale presso l’Area di Campo Genova, nelle more della definizione di un assetto normativo definitivo che consenta
anche di individuare una collocazione stabile dell’area mercatale, da individuare secondo le procedure previste dal Capo III della Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020.
VISTA la Legge Regione Campania n. 7 del 27 aprile 2020 rubricata “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”.
VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali sulle aree pubbliche approvato con delibera C.C. n. 77/2012, per la parte non in contrasto con la successiva specifica normativa di settore.
VISTO l’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.
O R D I N A
Per quanto in premessa riportato, a tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, a tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi, la proroga della localizzazione del mercato bisettimanale a carattere temporaneo, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2024 presso l’area di Campo Genova (ubicata nelle vicinanze del Piazzale degli Irpini) nei termini già indicati e nelle more della definizione di un assetto normativo definitivo che consenta anche di individuare una collocazione stabile dell’area mercatale, secondo le procedure previste dal Capo III della Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020.
D I S P O N E
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva; la trasmissione del presente atto alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, al fine di effettuare la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza; che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e con diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comado della Polizia Municipale.
AVVISA
Che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.